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StatutoLa Proloco


ART. 1. DENOMINAZIONE – SEDE

1.1 E’ costituita in forma pubblica l’associazione denominata Pro Loco “IL VÂR” di Camino al Tagliamento.

1.2 L’associazione ha sede legale in Camino al Tagliamento.

ART. 2. COSTITUZIONE – AMBITO TERRITORIALE – FORME DI ATTIVITA’

2.1 La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone fisiche (Soci) che intendono operare attivamente al fine dello svolgimento coordinato delle attività di promozione e tutela del territorio della comunità di appartenenza mediante la valorizzazione delle peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche e sociali del territorio del Comune di Camino al Tagliamento favorendo il miglioramento della vita dei suoi residenti.

2.2 La Pro Loco, soggetto di diritto privato costituito su base volontaria, non ha finalità di lucro, i suoi Soci operano a favore della medesima in forma volontaria secondo un ordinamento interno ispirato a principi di democraticità e gratuità delle cariche e della trasparenza dei bilanci. La possibilità di associarsi è consentita a tutti i cittadini del Comune di Camino al Tagliamento e a quanti con il territorio hanno legami di nascita e parentela, possiedono o dispongono di beni immobili siti nel territorio del comune.

Potranno inoltre far parte dell’associazione le persone residenti nei comuni limitrofi al comune di Camino al Tagliamento, se particolarmente orientate a valorizzare il territorio comunale e previa domanda scritta di ammissione approvata dal consiglio direttivo.

La Pro Loco è apolitica e apartitica.

2.3 La Pro Loco aderisce all’Associazione fra le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia e all’U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia), nel rispetto dei rispettivi Statuti.

ART. 3. OGGETTO SOCIALE

3.1 Le finalità che la Pro Loco ha come oggetto sociale sono:

a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio storico – artistico – monumentale ed ambientale;

b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive e culturali, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la migliore qualità della vita dei residenti;

c) sviluppare il senso dell’accoglienza nei confronti degli ospiti e la conoscenza globale del territorio di competenza;

d) curare la tutela, l’informazione e l’accoglienza dei turisti, anche con l’apertura di appositi uffici;

e) individuare, tutelare e segnalare le zone di interesse ecologico; con particolare riguardo a quelle delle risorgive, del fiume Varmo e del fiume Tagliamento;

f) promuovere e divulgare la ricerca di documenti sulle origini delle località, del patrimonio artistico, culturale e folcloristico;

g) avviare, appoggiare e coordinare iniziative, tendenti all’incremento ed alla divulgazione della cultura, dell’arte dello sport e dell’attività ricreativa sociale, valorizzando anche le tradizioni, locali;

h) contribuire nell’organizzazione turistica delle località, proponendo il miglioramento edilizio e stradale, specie, nelle zone suscettibili di essere visitate da turisti, promuovendo l’abbellimento, con piante e fiori;

i) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del Comune di Camino al Tagliamento (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all’educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all’eliminazione di

eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico – didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l’estero per favorire la conoscenza dei territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del territorio e della cultura locali con quelli degli emigrati residenti all’estero);

l) aprire e gestire circoli per i soci.

ART. 4. SOCI

4.1 I soci della Pro Loco si distinguono in:

a) Soci Ordinari;

b) Soci Sostenitori;

c) Soci Benemeriti;

d) Soci Onorari.

Possono essere soci anche i minori di 18 anni d’età.

Tutti i soci che abbiano compiuto i 16 anni hanno diritto al voto, ma non possono essere eletti alle cariche sociali fino al raggiungimento della maggiore età.

4.2 Sono Soci Ordinari coloro che, versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nella località ed altresì coloro che per motivazioni varie, indicate nel precedente art. 2, sono interessati all’attività della Pro Loco.

4.3 Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

4.4 Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore della Pro Loco.

4.5 Sono Soci Onorari coloro che vengono denominati tali dall’Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco.

ART. 5 DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

5.1 I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale; i Soci Benemeriti e Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.

5.2 Tutti i Soci, al momento dell’assemblea, hanno diritto:

a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco, (con esclusione dei minori di anni 16);

b) se maggiorenni, di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco (con esclusione dei soci Benemeriti e Onorari);

c) di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco;

d) a ricevere la tessera della Pro Loco;

e) a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;

f) a frequentare i locali della Pro Loco;

g) di fruire dei servizi delle Pro Loco e di partecipare a tutte le sue attività.

5.3 I Soci hanno l’obbligo di:

a) rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco;

b) versare nei termini la quota associativa alla Pro Loco;

c) non operare in concorrenza con l’attività della Pro Loco.

ART. 6 AMMISSIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

6.1 L’ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco a seguito di semplice richiesta dell’interessato e del successivo versamento della quota associativa annuale, salvo quanto previsto dall’articolo 2.2.

6.2 La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

6.3 L’esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco per dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che vìolino lo Statuto ed i Regolamenti della Pro Loco.

6.4 Il Consiglio Direttivo, qualora intervengano gravi motivi, potrà radiare il Socio.

ART. 7 ORGANI

7.1 Sono organi della Pro Loco:

a) l’Assemblea del Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) iI Collegio dei Revisori dei Conti;

e) il Presidente onorario.

ART. 8 L’ASSEMBLEA DEI SOCI

8.1 L’Assemblea rappresenta l’universalità del Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci medesimi.

Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall’ammontare della quota associativa versata.

8.2 L’Assemblea ha II compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.

8.3 All’Assemblea prendono parte tutti i Soci, quelli ordinari e sostenitori debbono essere in regola con la quota sociale dell’anno in cui si svolge l’Assemblea. Sono consentite n. 1 (una) delega, da rilasciarsi in forma scritta ad altro Socio.

8.4 L’Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le Assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, sono presiedute dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l’Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell’Assemblea; allo stesso modo l’Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente della Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l’ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci, almeno dieci giorni prima della data fissata mediante consegna dell’avviso a mano o a mezzo posta o con affissione dello stesso nella sede della Pro Loco. L’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è valida in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi un’ora dopo, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

8.5 L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell’anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le modalità di votazione saranno, di volta in volta, decise a maggioranza dagli intervenuti. L’elezione delle cariche sociali dovrà aver luogo con il sistema della votazione segreta. A parità di voti risulterà eletto il più anziano di età.

8.6 L’Assemblea per l’approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il mese di marzo.

8.7 L’Assemblea straordinaria è convocata:

a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;

b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;

c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci;

d) per le modifiche del presente Statuto;

e) per lo scioglimento della Pro Loco.

8.8 La spedizione degli avvisi di convocazione delle Assemblee (sia ordinarie sia straordinarie) può essere sostituita dall’affissione con modalità idonee a portarli a conoscenza dei Soci.

8.9 Le modifiche statutarie sono adottate dall’Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

8.10 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

 

ART. 9 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1 II Consiglio Direttivo è composto da 9 (nove) membri.

E’ auspicabile che i rappresentanti legali (presidenti) di altre organizzazioni o associazioni locali che svolgano attività o realizzino iniziative sul territorio non facciano parte del Consiglio direttivo. Possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, un rappresentante del Comune di Camino al Tagliamento e un numero di rappresentanti determinato dall’assemblea, di organizzazioni o associazioni locali che svolgono attività o realizzino iniziative che interessino la località.

9.2 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

9.3 II Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l’anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei Componenti con diritto di voto.

9.4 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.

9.5 In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come segue:

I Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti; se non vi fossero più Soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l’integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei Soci, l’intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l’Assemblea elettiva per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

9.6 II Consiglio Direttivo decade se l’Assemblea dei Soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell’Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l’Assemblea elettiva per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

9.7 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva DELLA META’ PIÙ UNO dei membri del Consiglio Direttivo ed iI voto favorevole della maggioranza del presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

9.8 II Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all’Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d’attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull’attività svolta.

9.9 II Consiglio può nominare comitati speciali chiamando a farne parte anche esperti non iscritti alla Associazione al fine di promuovere particolari attività a favore dell’Associazione stessa. Può inoltre delegare individualmente i membri del Consiglio all’espletamento di particolari attività.

9.10 Alla riunione del Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare anche i membri del Collegio dei revisori dei conti. Il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell’attività della Pro Loco.

9.11 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Verbalizzante ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

9.12 Il Consiglio può nominare tra i suoi membri il segretario e il tesoriere. I compiti del segretario sono definiti dal consiglio mentre al tesoriere, se nominato, viene attribuito il compito di seguire i movimenti contabili della Pro Loco e le relative registrazioni. Le funzioni di segretario e di tesoriere possono essere attribuite alla medesima persona.

ART.10 IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

10.1 II Presidente della Pro Loco è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e a maggioranza dei voti espressi.

10.2 II Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno con le modalità di cui al punto 10.1.

10.3 II Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato. La carica è gratuita.

10.4 In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente.

10.5 In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà all’elezione di un nuovo Presidente.

10.6 II Presidente è il rappresentante legale della Pro Loco ha la responsabilità della sua Amministrazione, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile della Pro Loco.

ART. 11 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

11.1 II Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci anche tra non soci.

11.2 II Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale.

11.3 I Revisori dei conti durano in carica 5 (cinque) anni ma decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.

ART.12 IL PRESIDENTE ONORARIO

12.1 II Presidente Onorario può essere nominato dall’Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco.

12.2 Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

ART. 13 L’AMMINISTRATORE “AD ACTA”

13.1 II Comitato Regionale U.N.P.L.I., rappresentato dall’Associazione fra le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia, può decidere l’invio di un Amministratore “ad acta” presso la Pro Loco iscritta nel modi e nel termini previsti dallo Statuto dell’Associazione fra le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia – Comitato Regionale U.N.P.L.I.

ART. 14 RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

14.1 Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

1) quote e contributi dei Soci;

2) eredità, donazioni e legati;

3) contributi dell’Unione Europea e di organismi Internazionali;

4) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di Istituzioni pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

6) proventi dalle cessioni di beni e servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliare e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

7) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

14.2 Tutte le entrate ed i proventi dell’attività della Pro Loco sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della Pro Loco ed eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Pro Loco non possono essere divisi e/o distribuiti, neppure in modo indiretto, ai Soci.

14.3 Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

ART. 15 PRESTAZIONI DEI SOCI

15.1 La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

15.2 La Pro Loco può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci.

15.3 Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite.

15.4 II Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell’ambito delle attività istituzionali.

ART. 16 RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO

16.1 L’esercizio finanziario della Pro Loco decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

16.2 Il Consiglio Direttivo della Pro Loco deve predisporre un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci annualmente.

16.3 Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza come previsto dalla Legislazione vigente in materia.

16.4 II rendiconto approvato dall’Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco.

16.5 Qualora ritenuto opportuno dal consiglio Direttivo in relazione all’attività svolta ed alle esigenze informative degli associati e dei terzi, il bilancio potrà essere redatto secondo quanto previsto dal D. Lgs. 127/91 e quindi si comporrà dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa.

ART. 17 SCIOGLIMENTO

17.1 L’eventuale scioglimento della Pro Loco sarà deciso dall’Assemblea Straordinaria appositamente convocata. Sia in prima sia in seconda convocazione dovranno essere presenti almeno i 4/5 dei Soci e la decisione di scioglimento dovrà essere assunta con i 4/5 dei voti presenti.

17.2 In caso di scioglimento, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme e i beni eventualmente restanti saranno devoluti al Comune competente per territorio o ad altra Associazione con fini di utilità sociale.

ART. 18 INCOMPATIBILITA’

18.1 Non possono far parte del Consiglio direttivo coloro che ricoprono cariche elettive o di nomina in Amministrazioni Pubbliche o in partiti politici.

ART. 19 NORME FINALI

19.1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme di legge nonché le norme e regolamenti dell’U.N.P.L.I. e dell’Associazione fra le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.


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